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Studio di Psicologia e Psicoterapia (logo)


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Lo Psicologo Forense


Il Giudice Onorario



Il giudice onorario costituisce la componente non togata del collegio giudicante nel Tribunale dei Minorenni. Secondo l'articolo 2 R.D.L. 1404 del 1934 la legge istitutiva del tribunale per i minorenni, così come modificato dalla legge 25 luglio 1956, numero 888: "In ogni sede di Corte di appello, o di sezione di Corte di appello, è istituito il tribunale per i minorenni composto da un magistrato di Corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini (c.d. giudici onorari del TM), un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età". L'incarico dura tre anni e può essere rinnovato e il positivo esercizio dell'incarico presso il tribunale per i minorenni è considerato titolo preferenziale per la nomina a consigliere onorario della sezione della corte d'appello per i minorenni (collegio formato in questo caso da due giudici togati e due onorari). Il compito del giudice onorario è di fatto quello di "fare il giudice", contribuendo ad una cognizione psicologica del caso rispetto a quella meramente giuridica del giudice togato. Rispetto a quest'ultimo, inoltre, l'inquadramento nell'ambito della giustizia è temporaneo (tre anni rinnovabili) e limitato (a seconda della disponibilità del soggetto, si può arrivare da un part-time, circa - le udienze sono soprattutto mattutine - a qualche giorno alla settimana). Il giudice onorario non viene quindi "consultato per qualche parere" ne "assiste" semplicemente alle udienze ma rappresenta una componente fissa del collegio giudicante i minori imputati di reato, con lo stesso potere del magistrato ordinario.

Lo Psicologo Giudiziario


Chiunque abbia a che fare, per ragioni professionali, con l'attività giudiziaria sa che da tempo aumenta in modo incalzante. Ne aumenta la quantità, ma anche la complessità. Ciò non deve stupire perché per molteplici ragioni viviamo in una società culturalmente ed economicamente disomogenea quanto basta a garantirci un alto livello di instabilità e conflittualità. Sarebbe assai strano che aumentando e complicandosi l'attività giudiziaria, ciò non avvenisse anche per quella che si occupa di problematiche minorili e di famiglia.
Giudici ed avvocati che vi sono impegnati debbono ora misurarsi con difficoltà che trascendono alquanto la tradizionale preparazione che li caratterizza, e che fino a ieri sembrava sufficiente. E' per questo motivo che prende corpo la necessità che chi di loro vi abbia a che fare acquisisca specifiche competenze. Tra queste v'è quella di conseguire qualche capacità di orientarsi sui fondamentali elementi di psicologia in base ai quali si giudica di minori e relazioni familiari. Del resto non si può negare che tale sensibilità si vada progressivamente sviluppando, soprattutto tra i giudici e gli avvocati più giovani.
Tutto ciò ha avuto come effetto anche quello di ampliare l'importanza della psicologia nei procedimenti giudiziari minorili e di famiglia, e di moltiplicarvi l'intervento degli psicologi che si sforzano di contribuire a renderli più tempestivi e più efficaci, soprattutto in funzione delle esigenze dei minori che vi sono coinvolti.
Un altro effetto di questo ampliamento si è riverberato nell'ambito accademico, sì che, mescolando temi di psicologia, di sociologia, di diritto e talvolta di criminologia e medicina legale, si è inventata la psicologia giuridica, che aspira a divenire un settore specialistico delle scienze psicologiche così come avvenne per la medicina legale rispetto alle scienze mediche. In forza di ciò compaiono qua e là corsi di specializzazione in questa disciplina, che tuttavia è ancora ben lungi dall'avere assunto una organizzazione stabile, coerente e scrupolosamente aderente alla realtà pratica. Perciò tali corsi, accademici e non, sono per la verità assai diseguali tra loro per contenuti, conduzione, affidabilità.
In ogni caso non si può negare che si è ormai affermata, con prorompente evidenza, la necessità di una nuova figura professionale. Quella dello psicologo che sia in grado di muoversi in modo appropriato nell'ambito giudiziario, con le competenze per fornire utilmente le specifiche prestazioni psicologiche che vi sono connesse. Sono esclusivamente tali competenze a qualificare questa nuova figura professionale come psicologo giudiziario. Poiché regna qualche confusione sui requisiti di preparazione dottrinale e di esperienza che gli sono necessari, vorremmo tentare qui di tracciarne un profilo.
A questo scopo dobbiamo subito dissipare il pericoloso equivoco che, per fare lo psicologo giudiziario, basti seguire un corso di psicologia giuridica, sia pur dignitoso. Tale precisazione risulta necessaria dal momento che sussistono perfino iniziative per cui, esclusivamente in capo a corsi di psicologia giuridica ed a cicli di supervisione, anche laureati in discipline non psicologiche, e neppure mediche, vengono incoraggiati a qualificarsi come esperti in psicologia giuridica. Il che lascia un poco perplessi, dal momento che ripugna anche soltanto al semplice buon senso accettare che si possa essere esperti in qualsiasi branca della psicologia, senza essere innanzi tutto psicologi. E' pur vero che tale qualifica non ha alcun valore legale, ma contribuisce ad aumentare la confusione riguardo alle competenze specialistiche effettivamente richieste per esercitare onorevolmente le funzioni di psicologo giudiziario. Tuttavia, bisogna dire che a tale confusione può costituire un qualche correttivo, almeno in alcune regioni, la crescente severità -talvolta perfino eccessiva- applicata nella valutazione dei titoli di preparazione scientifica e di esperienza, per essere inseriti nell'albo dei periti presso i Tribunali. Si può sperare che tale severità venga progressivamente adottata anche dagli avvocati nella scelta dei CTP.
Un buon punto di partenza per chiarire le competenze necessarie allo psicologo giudiziario sarà di definire i compiti cui deve far fronte.
Il suo impegno abbraccia sia l'ambito civile che penale. Quando è ausiliario del giudice, riguarda perizie e consulenze tecniche d'ufficio; inoltre, quando è anche operatore dei servizi, gli accertamenti necessari a vari tipi di procedimenti giudiziari, i cui protagonisti risiedano nel territorio di sua competenza. Ad esempio, riguardo all'adottabilità di un minore od all'idoneità ad adottare, riguardo a gravi disfunzioni della famiglia tali da danneggiare minori od incapaci, ecc. Quando lo psicologo giudiziario collabora con gli avvocati può essere incaricato di consulenze tecniche di parte, sia in ambito civile che penale, o comunque di assistere chi, coinvolto in un procedimento giudiziario, necessita di guida ed appoggio.
E' certamente possibile attribuire allo psicologo giudiziario anche le funzioni che riguardano la cosiddetta mediazione, benchè tale settore, di recente invenzione, almeno in base ai risultati che vi si raccolgono non prometta di avere un grande avvenire.
E' necessario sottolineare che, quando si è impegnati come perito o CTU, bisogna attenersi ad un criterio fondamentale, ignorando il quale, invariabilmente si innescano processi confusivi con i relativi inconvenienti. Bisogna cioè mirare esclusivamente a raccogliere i dati psicologici utili. Ciò significa che non ci si deve preoccupare nè di curare, né di mediare, né di conciliare. Il che è esattamente il contrario rispetto a quanto si sostiene da più parti: e cioè che nel corso di perizie e consulenze tecniche d'ufficio si possa o si debba sforzarsi anche di attenuare conflitti, fornire chiarimenti, avanzare interpretazioni che si suppongono psicoterapeutiche. E' vero invece che, quando si vogliono combinare gli accertamenti specialistici con un impegno a qualsiasi titolo di cura o sostegno, i primi ne scapitano in affidabilità e vengono quindi meno allo scopo loro assegnato dal giudice. Infatti, è impossibile mantenersi osservatori imparziali della situazione che si deve indagare e contemporaneamente sforzarsi di modificarla. In questa prospettiva anche la cosiddetta restituzione a chi è stato oggetto degli esami psicologici dei relativi risultati, è inopportuna non meno che inutile. La migliore restituzione è quella che si ricava dall'attenta lettura dell'elaborato peritale, e non dalle comunicazioni del perito che inevitabilmente è indotto, nelle sue comunicazioni verbali, ad attenuare con i suoi interlocutori gli elementi spiacevoli di quanto a loro riguardo abbia accertato, ed a favorire perciò aspettative sbagliate. Per contro, qualora si avventurasse a presentare nella loro crudezza tali eventuali elementi spiacevoli, ne provocherebbe nulla più che il rifiuto puro e semplice.
Si può certamente affermare che i compiti dello psicologo giudiziario, pur molteplici, hanno sempre un comune denominatore. Egli deve cogliere le caratteristiche di personalità delle persone su cui svolge i suoi accertamenti, insieme agli eventuali loro tratti psicopatologici, unitamente agli elementi significativi del loro universo di relazioni interpersonali. E ciò deve fare rispettando le garanzie ed i limiti impostigli dalla procedura giudiziaria. I limiti diventano più sfumati quando, come CTP può incontrare, indipendentemente dalle operazioni peritali, i suoi assistiti. Tuttavia, non scompaiono, perchè anche in questo ruolo un'eventuale alleanza con loro cessa quando la preminente finalità di accertare la verità impone quella col consulente del giudice. Del pari, la ricerca della verità resta il suo fine fondamentale quando, come operatore territoriale, deve svolgere indagini in funzione di un procedimento giudiziario in corso, anche se gli è consentita l'indipendenza dalle norme di procedura giudiziaria imposte al CTU.
Insomma si tratta di esaminare le persone e le loro relazioni affettive in un contesto tutt'altro che idoneo a farle apparire nella reale loro natura. Bisogna farlo in limiti di tempo alquanto ristretti; possono essere presenti i CTP e non troppo di rado anche gli avvocati, rendendo l'atmosfera ancor più fiscale di quanto già sia; infine, gli esaminati sono quasi sempre coinvolti in conflitti o comunque in situazioni emotive di grande intensità che non favoriscono alcuna serenità. Tutto ciò fa sì che ci si debba misurare con ogni tipo di difesa o di mistificazione, ovviamente tanto più abili quanto più è colto ed intelligente chi le elabora. Nè potrebbe essere diversamente: l'adulto che si trova di fronte ad uno psicologo incaricato di accertamenti che comunque riguardano un procedimento giudiziario, che tocca quasi sempre interessi affettivamente vitali, ritiene di aver molto da temere se si abbandona a ciò che Voltaire considerava un vizio pericoloso, e cioè dire la verità. Nè si può sostenere che così non sia quasi sempre, sì che gli si potrebbe accreditare l'esigenza di una sorta di legittima difesa. L'esperienza incoraggia a sottolineare questa spiacevole verità perfino con un paradosso: e cioè che i protagonisti adulti delle vicende giudiziarie, almeno con lo psicologo perito o CTU, mentono tutti, mentono sempre, mentono spudoratamente. Perciò, attendersi da loro, quand'anche ne siano capaci, una onesta introspezione critica, o valutazioni di atteggiamenti o comportamenti altrui passabilmente attendibili piuttosto che in funzione dei propri interessi, equivale a sperare che il beone dica facilmente dove ha nascosto la bottiglia a chi vuole sottrargliela, oppure che chi evade le tasse indichi volentieri all'esattore in che misura lo fa. Le difficoltà non diminuiscono di molto quando si tratta di minori perchè, per le peculiarità della mente durante l'età evolutiva e per i condizionamenti ambientali cui sono esposti, le loro comunicazioni vanno sempre accuratamente ponderate.
Pertanto dovrebbe apparire chiaro che chi conduce accertamenti psicologici in presenza di tali difficoltà deve possedere gli strumenti, per venirne a capo con qualche affidabilità, superando le difese e gli ostacoli che gli vengono frapposti più o meno consapevolmente, e restando nei limiti che gli vengono imposti dal contesto procedurale. Ed è tanto più necessario che i risultati del suo lavoro siano affidabili, se si pensa che possono scaturirne decisioni di grande portata sul destino di individui e famiglie. V'è, dunque, chi possa pensare che risultati affidabili siano accessibili a chi non disponga di una solida preparazione, non soltanto in psicologica giuridica, ma anche clinica? A chi non abbia familiarità con le caratteristiche della mente durante l'età evolutiva, e con tutta la complessità dei processi psichici, compresi quelli difensivi e di natura patologica? A chi, quindi, non abbia cumulato anche una apprezzabile esperienza psicoterapeutica?
Alla fine è soprattutto di valutazioni che in qualche modo potremmo definire diagnostiche che si tratta, ma queste vanno fatte in condizioni di perspicuità assai difficile degli elementi che le sottendono. E nessuno, al di là dell'ingannevole superficie, può comprendere effettivamente i processi fondamentali della mente altrui, se non vi ha avuto a che fare come psicoterapeuta in termini qualitativi e quantitativi sufficienti. Come è ovvio, tale prerogativa non può discendere da alcun corso di psicologia giuridica, che non può essere, perciò, nulla più che uno degli elementi della preparazione dello psicologo giudiziario: necessario certamente, ma da solo del tutto insufficiente. Gli abbisognano, infatti, anche una solida competenza in psicologia clinica ed una adeguata esperienza psicoterapeutica. Al di fuori di ciò, è almeno rischioso per lo psicologo affrontare le problematiche giudiziarie. E lo è anche per chi deve avvalersi del suo lavoro.
Infine, essendo la scienza psicologica così affollata da dottrine tra loro anche assai eterogenee, è inevitabile porsi il problema di quale di esse ci si possa maggiormente fidare in un ambito, quello giudiziario, nel quale risulta drammaticamente importante ridurre le possibilità di errori.
Non esito ad affermare che, almeno per ora, la dottrina più accreditabile per costituire il riferimento fondamentale in psicologia giudiziaria non può essere che quella psicoanalitica. E ciò per alcuni basilari motivi. Innanzi tutto è quella che negli ambienti accademici e professionali gode della maggiore considerazione, perché è sostenuta anche da validi riscontri scientifici fisio-neurologici. In secondo luogo può fondare i suoi principi su una mole di esperienze che ormai è imponente, e che si rivelano funzionali in modo significativo. Infine, è la sola che consente effettivamente, nell'ambito giudiziario, lo studio clinico della personalità, anche per formulare con qualche approssimazione previsioni sui suoi comportamenti. Infatti, non si può immaginare come ciò risulterebbe possibile con una impostazione, che so, comportamentista, o cognitiva, o sistemica, ecc.
In breve, psicologo giudiziario può qualificarsi chi annoveri nel suo bagaglio scientifico-professionale una solida competenza clinica di impostazione psicoanalitica, una apprezzabile esperienza psicoterapeutica, una sufficiente preparazione in psicologia giuridica, ed infine una qualche dimestichezza con i codici di procedura civile e penale per quanto riguarda il suo ruolo.

Il ruolo dello Psicologo Giuridico


Il ruolo dello Psicologo Giuridico, fino a poco tempo fa quasi esclusivamente limitato al campo minorile, così come il ruolo dello Psichiatra era limitato alla determinazione della responsabilità adulta in caso di reato penale (capacità di intendere e di volere) e alla interdizione, è oggi invece contemplato per tutta una serie di situazioni giuridiche che includono i problemi della tutela dell'integrità psicologica individuale (vedi anche la questione del danno psicologico equiparato al danno biologico), della salvaguardia delle condizioni più idonee per lo sviluppo psicofisico del minore (diritto di famiglia, affidamento, adozione ecc.), della rieducazione e della risocializzazione (Ordinamento penitenziario).
Numerose sono in tal senso le innovazioni introdotte di recente nello Ordinamento Giuridico del nostro Paese che vanno, per quanto ci riguarda, anche nella direzione di una rivalutazione delle competenze psicologiche. Questo è avvenuto per diverse ragioni, sia socio-politiche, sia dovute allo sviluppo della conoscenza delle strutture mentali:
  1. In primo luogo, le spinte sociali a riservare, da parte dello Stato, una maggiore attenzione e tutela alla Età Evolutiva e al Contesto Familiare (al punto da creare un apposito "Ministero della famiglia"), hanno riportato alla revisione di strutture, leggi e programmi, per una più efficace salvaguardia dell'integrità familiare, sia nel senso della difesa della sua "autenticità" (Legge sul divorzio), sia nel senso della protezione dei suoi membri (tutela del diritto alla libera maternità che ha dato luogo alla battaglia d'opinioni attorno alla opportunità di legalizzare o meno l'aborto, pari dignità uomo-donna, protezione del minore ecc.), sia infine nel senso del rispetto della dignità della persona, anche se trattasi di colpevole di reato penale (Nuovo Ordinamento Penitenziario).
     
  2. In secondo luogo il concetto di malattia mentale ha incluso sempre più una eziologia psichica e psicodinamica, anche per disturbi mentali tradizionalmente imputati a vicende organiche o traumatiche (ipotesi organicistica non del tutto superata), di competenza medica. Questo permette di ancorare concetti come maturità e responsabilità a più adeguati criteri di diagnostica differenziale. Inoltre le conoscenze intorno alle dinamiche intrapsichiche e relazionali sono ormai utilizzate ampiamente all'interno di ogni progetto istituzionale di intervento sociale.
     
  3. Infine la presa in carico del problema della prevenzione sta diventando sempre più urgente, dato il dilagare della delinquenza minorile e del problema della droga, e anche per la recrudescenza degli atti di violenza, in primo luogo quelli sessuali. A questo proposito si riscontra un aumento degli gli atti di vandalismo e di violenza gratuiti (atti delinquenziali non seguiti da furto o da rapina); fatto, questo, che pone l'accento sull'aspetto sadico e quindi psicopatologico dell'atto criminoso, piuttosto che sulle sue correlazioni con la povertà, col disagio ambientale o col perseguimento di un facile arricchimento.
     
Di conseguenza, il legislatore ha egli stesso attribuito dignità di "funzione sociale scientificamente fondata", alla Psicologia in generale e alla Psicologia Clinica in particolare; sia contemplando nella normativa più ampie possibilità applicative della stessa a tutto vantaggio di una maggiore equità delle decisioni giuridiche, sia disciplinando la professione dello Psicologo.
L'area del Diritto di famiglia e della tutela del minore, le leggi che riguardano il Processo Minorile, gli aggiornamenti in tal senso dei Codici Penale, Civile e di Procedura, il Nuovo Ordinamento Penitenziario, non possono non essere colti nel loro significato di prima risposta del Legislatore alla rilevanza dei problemi citati
A questo punto però cominciano ad assumere rilevanza i problemi connessi ai delicati rapporti di coesistenza e collaborazione tra Psicologo e Magistrato, vale a dire tra Psicologia e Giustizia.
Innanzitutto vi è una difficoltà di collaborazione giustificata da una progressiva divaricazione delle conoscenze. Questo fatto è purtroppo in un certo modo inevitabile nella misura in cui la Psicologia diventa una specifica branca scientifica.
Vi sono poi ancora persistenti luoghi comuni sia per quanto concerne la psicopatologia sia per quanto concerne gli effetti del disadattamento sociale. Questo non significa che il Giudice debba acquisire "professionalità" psicologica, né tanto meno che lo Psicologo diventi un uomo di Legge, quanto che venga creata una cultura psicologico-forense tale da costituire patrimonio comune e area di incontro e di collaborazione.
Da parte Istituzionale, vale a dire da parte delle Leggi dello Stato, questo sta già in parte avvenendo, per lo meno in termini di fattiva collaborazione prevista ad esempio in seno al Tribunale dei minori, della Sezione di Appello, del Tribunale di Sorveglianza ecc. Tuttavia la strada da percorrere è ancora molto lunga, soprattutto, dobbiamo ammetterlo, a motivo della inadeguatezza dei contenuti professionali dello psicologo Giuridico.
Se è pur vero che vi è sempre stata una certa diffidenza "di principio" da parte del Giudice nei confronti della Psicologia, tuttavia è anche vero che la Psicologia, in particolare la Psicologia clinica, ha sempre avuto difficoltà a proporsi come legittimata sul piano scientifico. Ma questo sarebbe il meno, se non fosse che lo Psicologo non ha raggiunto nel nostro Paese uno "status" professionale adeguato, soprattutto in termini di diversificazione delle specializzazioni. Questa diffidenza o meglio questa scarsa fiducia da parte del Giudice è quindi per un certo verso giustificata, in quanto la Psicologia giudiziaria è ancora un settore affrontato certamente in modo frettoloso e approssimato.
E' essenziale perciò, a nostro avviso, che le competenze professionali dello Psicologo Giuridico includano tre tipi di esperienza:
  1. Una approfondita conoscenza della teoria dello sviluppo psicologico individuale sia normale che patologico.
     
  2. Una solida esperienza clinica ottenuta dopo un lungo periodo di pratica clinica esperita non solo nel privato ma anche in ambito istituzionale, per evitare che vengano escluse dall'esperienza le patologie più gravi.
     
  3. Una specifica conoscenza delle dinamiche di gruppo e delle strutture familiari (Psicoterapia di gruppo e Psicoterapia della Famiglia). Questa competenza è importante perché la conoscenza delle strutture psichiche dell'individuo non è da sola sufficiente per comprendere le dinamiche gruppali. E' ormai accertato che il comportamento ed il funzionamento mentale del soggetto in gruppo si differenzia sostanzialmente da quello posto in essere nei rapporti individuali (vedi ad esempio la violenza negli stadi di calcio, i vandalismi collettivi ecc.).
     
  4. Una conoscenza non superficiale delle leggi e delle procedure giudiziarie (Conoscenza almeno del Diritto di Famiglia, delle Leggi sulla tutela del minore, dell'Ordinamento Penitenziario e dei relativi rimandi al Codice Penale e di Procedura Penale). Questa non può ottenersi, salvo rari casi di doppia competenza, se non attraverso una serie di seminari tenuti da Magistrati.
 

Deontologia per lo Psicologo Forense


Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999.
 
PREAMBOLO
Le seguenti disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani in quanto ogni psicologo è tenuto ad osservare le sue norme quale che sia la propria specialità. Esse consistono in linee guida cui attenersi nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito forense.
 
ARTICOLO 1
Lo psicologo forense è consapevole della responsabilità che deriva dal fatto che nell’esercizio della sua professione può incidere significativamente – attraverso i propri giudizi espressi agli operatori forensi ed alla magistratura – sulla salute, sul patrimonio e sulla libertà degli altri. Pertanto, presta particolare attenzione alle peculiarità normative, organizzative sociali e personali del contesto giudiziario ed inibisce l’uso non appropriato delle proprie opinioni e della propria attività.
 
ARTICOLO 2
Lo psicologo forense non abusa della fiducia e della dipendenza degli utenti destinatari e delle sue prestazioni che a causa del processo sono particolarmente vulnerabili alla propria attività. Per questo, lo psicologo si rende responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (cfr. art. 3 C.D.).
 
ARTICOLO 3
Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti. Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere.
 
ARTICOLO 4
Lo psicologo forense nei rapporti con i magistrati, gli avvocati e le parti mantiene la propria autonomia scientifica e professionale. Sia pure tenendo conto che norme giuridiche regolano il mandato ricevuto dalla magistratura, dalle parti o dai loro legali non consente di essere ostacolato nella scelta di metodi, tecniche, strumenti psicologici, nonché nella loro utilizzazione (art. 6 C.D.).
Nel rispondere al quesito peritale tiene presente che il suo scopo è quello di fornire chiarificazioni al giudice senza assumersi responsabilità decisionali né tendere alla conferma di opinioni preconcette. Egli non può e non deve considerarsi o essere considerato sostituto del giudice. Nelle sue relazioni orali e scritte evita di utilizzare un linguaggio eccessivamente o inutilmente specialistico. In esse mantiene distinti i fatti che ha accertato dai giudizi professionali che ne ha ricavato.
 
ARTICOLO 5
Lo psicologo forense presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), cos da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalit attuative. .
 
ARTICOLO 6
Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro.
 
ARTICOLO 7
Lo psicologo forense valuta attentamente il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte (art. 7 C.D.; art. 1 C.N.). Rende espliciti i modelli teorici di riferimento utilizzati (art. 1 C.N.) e, all’occorrenza, vaglia ed espone ipotesi interpretative alternative (art. 5 C.N.) esplicitando i limiti dei propri risultati (art. 7 C.D.). Evita altresì di esprimere opinioni personali non suffragate da valutazioni scientifiche. Nei casi di abuso intrafamiliare, qualora non possa valutare psicologicamente tutti i membri del contesto familiare (compreso il presunto abusante), deve denunciarne i limiti della propria indagine dando atto dei motivi di tale incompletezza (art. 3 C.N.).
 
ARTICOLO 8
Lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile. Nei procedimenti che coinvolgono un minore è da considerare deontologicamente scorretto esprimere un parere sul bambino senza averlo esaminato (art. 3/3 C.N.) (artt. 3/1, 3/2 C.N.).
 
ARTICOLO 9
Operando nell’ambito della giustizia penale e civile altri professionisti delle scienze sociali e del comportamento (quali criminologi, psichiatri, sociologi, assistenti sociali, pedagogisti e laureati in giurisprudenza) lo psicologo si adopera per scoraggiare l’esercizio abusivo di attività strettamente psicologiche svolte da chiunque non rispetti i limiti delle proprie competenze anche segnalandolo al consiglio dell’Ordine (art. 8 C.D.).
 
ARTICOLO 10
Lo psicologo forense agisce sulla base del consenso informato da parte del cliente/utente. In caso di intervento individuale o di gruppo, è tenuto ad informare nella fase iniziale circa le regole che governano tale intervento (art. 14 C.D.).
Qualora il mandato gli sia stato conferito da persona diversa dal soggetto esaminato o trattato, per esempio da un magistrato, lo psicologo chiarisce al soggetto le caratteristiche del proprio operato. Lo psicologo forense è tenuto al segreto professionale (art. 11 C.D.) ma è altresì tenuto a comunicare al soggetto valutato o trattato i limiti della segretezza qualora il mandante sia un magistrato o egli adempia ad un dovere (per es. trattamento psicoterapeutico in carcere) (art. 24 C.D.).
 
ARTICOLO 11
Stante il contesto in cui opera, lo psicologo forense ha particolare cura nel redigere e conservare appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere sotto qualsiasi forma che riguardino il rapporto col soggetto (art. 17 C.D.).
Egli ricorre, ove possibile, alla videoregistrazione o, quantomeno, alla audioregistrazione delle attività svolte consistenti nell’acquisizione delle dichiarazioni o delle manifestazioni di comportamenti. Tale materiale deve essere posto a disposizione delle parti e del magistrato (art. 4 C.N.).
 
ARTICOLO 12
Lo psicologo che opera nel processo, proprio per la natura conflittuale delle parti in esso, è particolarmente tenuto ad ispirare la propria condotta al principio del rispetto e della lealtà (art. 33 C.D.). Nei rapporti con i colleghi, durante le operazioni peritali o comunque collegiali, lo psicologo è tenuto a comportamento leale, mantenendo la propria autonomia scientifica, culturale e professionale (art. 6/1 C.D.) pur prendendo in considerazione interpretazioni diverse dei dati (art. 7 C.D.; art. 5 C.N.) anche per il confronto con i consulenti di parte. Ove previsto dalla legge, concerta insieme ai colleghi tempi e metodi per il lavoro comune, manifesta con lealtà il proprio dissenso, critica, ove lo ritenga necessario, i giudizi elaborati degli altri colleghi, nel rispetto della loro dignità e fondandosi soltanto su argomentazioni di carattere scientifico e professionale evitando critiche rivolte alla persona (art. 36 C.D.).
 
ARTICOLO 13
I consulenti di parte mantengono la propria autonomia concettuale, emotiva e comportamentale rispetto al loro cliente. Il loro operato consiste nell’adoperarsi affinché i consulenti di ufficio e il consulente dell’altra parte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente.
 
ARTICOLO 14
Lo psicologo forense rende espliciti al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando per quanto possibile che egli si attribuisca la responsabilità per ciò che riguarda il procedimento e gli eventuali sviluppi (art. 8. C.N.). Garantisce nella comunicazione col minore che l’incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione; evitando, in particolare, il ricorso a domande suggestive o implicative che diano per scontata la sussistenza del fatto reato oggetto delle indagini (art. 6 C.N.).
 
ARTICOLO 15
I colloqui col minore tengono conto che egli è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Nel caso di pluralità di esperti, è opportuno favorire la concentrazione dei colloqui con il minore in modo da minimizzare lo stress che la ripetizione dei colloqui può causare al bambino (art. 7 C.N.).
 
ARTICOLO 16
I ruoli dell’esperto nel procedimento penale e dello psicoterapeuta sono incompatibili (art. 26 C.D.; art. 10 C.N.).
L’alleanza terapeutica, che è la caratteristica relazionale che domina la realtà psicoterapeutica, è incompatibile col distacco che il perito e il consulente tecnico devono mantenere nel processo. Per questo, chi ha o abbia avuto in psicoterapia una delle parti del processo o un bambino di cui si tratta nel processo o un suo parente, o abbia altre implicazioni che potrebbero comprometterne l’obiettività (art. 26/2, art. 28/1 C.D.) si astiene dall’assumere ruoli di carattere formale. Lo psicologo che esercita un ruolo peritale non svolge nel contempo nei confronti delle persone diagnosticate attività diverse come, per esempio, quelle di mediazione o di psicoterapia. Egli, con il consenso dell’avente diritto, potrà semmai, in quanto testimone, offrire il suo contributo agli accertamenti processuali (art. 12 C.D.). Durante il corso della valutazione processuale, lo psicologo forense non può accettare di incontrare come cliente per una terapia nessuno di coloro che sono coinvolti nel processo di diagnosi giudiziaria (art. 10 C.N.).
 
ARTICOLO 17
Nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino, i genitori e i contributi che questi psicologicamente possono offrire ai figli, ma anche il gruppo sociale e l’ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere.
Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione dovrebbe porsi circa le sincerità delle affermazioni e l’influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.