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Fondamenti di psicologia giuridica

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Omosessualità e giustizia (Renato Voltolin)


Conclusioni



Io credo che la disamina fin qui compiuta ci permetta di trarre almeno tre osservazioni di fondo.
La prima riguarda la natura del problema e la sua definizione; la seconda riguarda la prevenzione; la terza riguarda la collaborazione tra psicologo giuridico e l’uomo di Legge.
Per quanto riguarda la natura del problema non c’è bisogno di ulteriori chiarimenti dato che la sua definizione costituisce il principale obbiettivo del presente lavoro. Per quanto riguarda la prevenzione è ineludibile porsi il problema dell’attuale deterioramento della eterosessualità; ma anche a questo ho fatto ampiamente riferimento.
Resta da dire qualcosa sulla collaborazione tra Psicologia e Giustizia.
A questo riguardo non è più possibile che la consulenza psicologica sia ridotta a pratica peritale o a diagnostica individuale e familiare, così come accade il più delle volte.
Certamente nell’ambito del Diritto minorile la collaborazione è più articolata, ma non ci si muove comunque secondo criteri funzionali condivisi.
Occorre, a mio avviso, che il giudice esiga che nella consulenza psicologica l’esperto espliciti i concetti e le sue teorie di riferimento e possa inoltre contare su relazioni che siano l’esito di un dialettico contraddittorio tra le parti (CTP e CTU), senza il quale non vi è alcuna garanzia di scientificità. Basti pensare che una ricerca di qualche anno, fa rivelò che negli Stati Uniti circolavano circa 270 tipi di concezioni psicoterapiche diverse.
Spesso invece il rapporto Giudice-CTU si risolve nei due momenti della formulazione del quesito da parte del primo e del deposito della relazione peritale da parte del secondo, senza nemmeno che vi sia una chiarificazione verbale. Tutto ciò, pur giustificato dalla mole di lavoro che intasa le aule dei tribunali e pur rientrando nella discrezionalità del giudice, può dar luogo ad equivoci interpretativi.
L’attuale scarsa funzionalità del rapporto di consulenza psicologica (che, paradossalmente, è di rado avvertita dal Giudice), trova la sua ragione di essere nella scarsa professionalità specifica dello psicologo giuridico il quale, in genere, non si dedica alla Psicologia Giuridica intendendola come un’area della Psicologia applicata dotata di fondamenti, e di metodologie sue proprie che richiedono una specifica specializzazione; ma come un settore (nel quale spesso si è trovato per caso) dove tutto è lasciato alla buona volontà dei singoli.
Inoltre manca spesso nello psicologo giuridico, una esperienza clinica di base che costituisce invece, da sempre, il fondamento dell’indagine di personalità.
Questo non significa che un notevole lavoro in tal senso non sia già stato in parte effettuato e promosso da studiosi particolarmente impegnati; ma nonostante tutto si tratta di un lavoro pionieristico.
Tutto ciò esige che la Psicologia Giuridica si strutturi metodologicamente e professionalmente in maniera più adeguata. Soprattutto in materia penale laddove concetti come ”capacità di intendere e di volere” o “semi-infermità mentale” mostrano tutta la loro inutilità.
Per non parlare del regime penitenziario, laddove l’inefficacia trasformativa viene tristemente documentata quotidianamente.