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Omosessualità e giustizia (Renato Voltolin)


Ordinamento giuridico e omosessualità



Come è nella consuetudine di questi nostri Quaderni, dopo aver affrontato il problema definendone la natura e il significato, e trattato quindi l’argomento a livello teorico, ci occuperemo ora, a titolo esemplificativo, di alcune delle molteplici situazioni nelle quali l’omosessualità assume rilevanza giuridica, per vedere se quanto finora esposto possa costituire davvero un contributo all’aggiornamento di quei parametri di riferimento con i quali il magistrato si orienta per quelle decisioni che pur rientrando nella sua sfera di discrezionalità, non possono essere dedotti dalla mera interpretazione della norma, in quanto richiedono delle specifiche conoscenze di merito.
Si tratta del resto di norme i cui contenuti di merito devono essere continuamente ridefiniti in funzione dei mutamenti sociali del costume, della morale e dei criteri educativi.
E’ chiaro, ad esempio, che quando il c.c. parla, riferendosi ai genitori, del dovere di allevare e di educare i figli, non specifica certo quali siano le modalità e le concezioni più adeguate a che il dettato giuridico venga adeguatamente soddisfatto.
Allo stesso modo, quando il c.p. parla di «condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie...(art.570)» non definisce certo di che ordine e di concezione morale si tratti, rimandando a quella che viene definita come «la morale corrente». [3]
Ciò precisato, il principio generale dal quale possono essere estrapolate tutte le decisioni relative alla singole fattispecie è quello già da me espresso nel corso della trattazione, e cioè che se è legittimo che i legami affettivo-sessuali dell’omosessuale vengano considerati come facenti parte della sfera della libera realizzazione della personalità, non è altrettanto legittimo che l’omosessuale pretenda di poter svolgere quelle funzioni genitoriali di allevamento e di educazione dei figli proprie della coppia eterosessuale.
Questa affermazione di principio trova conforto, come si è visto, nel dettato Costituzionale e nelle acquisizioni della scienza psicologica.
Di conseguenza, qualsiasi pretesa di equiparazione della convivenza e dei rapporti omosessuali alla condizione familiare dovrebbe essere decisamente rifiutata e scoraggiata.
A ulteriore sostegno di questa tesi, occorre rilevare l’aspetto paradossale delle richieste omosessuali in tal senso, nella misura in cui rivelano una contraddizione interna o, se si vuole, una mancata assunzione di responsabilità nei confronti della stessa scelta sessuale.
In altri termini, se il rapporto omosessuale non porta, per sua natura, alla procreazione, non si vede perché si pretenda di allevare quei bambini che ci si è rifiutati di mettere al mondo.
Sarebbe come se una coppia fertile avesse scelto di non avere figli e nello stesso tempo pretendesse di essere considerata idonea all’adozione.
A proposito poi della idoneità genitoriale, ribadisco che le funzioni paterne e materne sono correlate normalmente alla identità di genere, e che il caso di funzioni paterne esercitate dalla madre o di funzioni materne esercitate dal padre, è accettabile solo in quanto «accidentale» (morte o «latitanza» del coniuge, separazione legale ecc.) e non in linea di principio. E’ implicita l’opinione che l’adozione di un bambino da parte di un individuo single è alquanto fuori luogo.
Che le richieste di cui stiamo parlando siano definibili come «paradossali» non significa che non abbiano significato nella economia mentale del soggetto. Si tratta semmai di un significato negativo, nel senso che denota l’esistenza nell’omosessuale di sentimenti di ostilità, di paura o di ambivalenza, per cui l’omosessuale non è un soggetto portatore di un modello familiare adeguato alle necessità identificatorie del bambino.
Molte sono le situazioni rese problematiche dal manifestarsi della situazione omosessuale. Nel caso dei conflitti familiari, e quindi in materia di separazione coniugale, occorre distinguere i casi in cui l’omosessualità è implicata quale causa di separazione (con addebito o non) dai casi in cui l’omosessualità è implicata riguardo all’assetto familiare che consegue alla pronuncia della separazione legale.
I primi riguardano essenzialmente il rapporto tra i coniugi; i secondi riguarda il rapporto tra genitori e figli in merito all’affidamento ed alla regolamentazione dei rapporti con il genitore non affidatario.
Possiamo dunque elencare una serie di situazioni:

Riguardo alla omosessualità come causa di separazione
  1. il coniuge può rivelarsi ambisessuale
     
  2. il coniuge può essere omosessuale da prima del matrimonio o può essersi scoperto tale successivamente (per quanto questo caso possa essere improbabile)
     
  3. il coniuge può essere omosessuale, ma percepire la propria condizione come problematica, come patologica; inoltre la sua omosessualità può non aver mai dato luogo a concreti comportamenti omosessuali ma essersi manifestata come difficoltà nei rapporti eterosessuali.
     
  4. il coniuge resosi conto che la omosessualità del partner risaliva a prima del matrimonio, può ritenere di aver subito un «danno psicologico».
In tutti questi casi il modo di considerare l’omosessualità è determinante per stabilire se si tratti o meno di separazione con possibilità di addebito.

Riguardo l’assetto familiare post separazione
  1. il coniuge eterosessuale può richiedere l’affidamento esclusivamente perché ritiene antieducativa la scelta omosessuale del partner.
     
  2. il marito può chiedere la separazione da una donna omosessuale che è madre di un bambino in tenera età, pretendendo nel contempo l’affidamento del figlio.
     
  3. il figlio adolescente può pretendere di essere affidato al padre pur conoscendo che questi è omosessuale.
     
  4. la rivelazione dell’omosessualità può essere successiva alla separazione e riguardare il genitore affidatario.
     
  5. un genitore a seguito della manifesta omosessualità del coniuge può esigere che a questi venga tolta la potestà genitoriale ex. art.333.
     
  6. il coniuge scoperta la omosessualità del partner e pur essendo questa di pubblico dominio, può scegliere di continuare la convivenza nonostante la presenza di figli minori
Anche in questi casi l’affidamento e l’assetto familiare dipendono dal significato che viene attribuito alla omosessualità

Vi sono altre questioni interessanti:

Riguardo all’ambiente di lavoro
Occorre spesso distinguere se l’omosessualità era nota al momento dell’assunzione o è stata scoperta successivamente.
Non è molto facile distinguere, nel caso dell’omosessuale inserito nell’ambiente di lavoro prima che si venisse a conoscenza della sua omosessualità, dove vi sia discriminazione e dove sia legittimo procedere a variazioni nelle mansioni di lavoro. Basti pensare ad esempio al settore pubblicitario e al fatto che il soggetto sia stato scelto per rappresentare una pubblicità virile; oppure alle conseguenze derivanti da turbative dell’ambiente di lavoro dovute al conflitto con il personale eterosessuale ostile alla omosessualità.
A volte potrebbe essere intravista la possibilità di un risarcimento danni. Basti pensare ad una serie televisiva di successo, che ruoti attorno ad una coppia di divi e che successivamente si scopra che uno dei due è omosessuale: potrebbe non essere agevole stabilire se questo si sia tradotto in un vantaggio o in un danno.
Si tratta di situazioni che non sempre sono facili da dirimere, dato che spesso sarebbe necessario stabilire il particolare tipo di omosessualità di volta in volta implicata (ad esempio nel caso di un insegnante che si riveli omosessuale).

Riguardo all’ambiente carcerario
Credo che siamo tutti d’accordo che in questo ambiente il problema dell’omosessualità è tanto grave quanto sommerso; così come tutti sono in grado di immaginare il disagio e sofferenza che lo accompagnano.
In regime carcerario il problema è molto intricato, per il fatto che il comportamento omosessuale coinvolge gli stessi soggetti eterosessuali e non può essere trattato se non all’interno del più ampio problema della sessualità in regime carcerario.

Riguardo al servizio militare
Sarebbe interessante avere a disposizione dei dati per sapere se e quando l’omosessualità sia considerata compatibile con la vita di caserma e quando invece costituisca un valido motivo per chiedere di essere riformati. Credo che la decisione dovrebbe dipendere dal tipo di omosessualità e soprattutto se è o meno correlata ad atteggiamenti femminei.

Omosessualità e ambiente familiare

Vi potrebbe essere una situazione in cui l’omosessualità di uno dei coniugi dia come conseguenza un clima familiare caratterizzato dalla ambiguità. Peggio ancora se entrambi i coniugi fossero omosessuali e si fossero uniti in matrimonio al solo scopo di avere dei figli.
Certamente tutto ciò non ha sempre implicazioni giuridiche; tuttavia la irrilevanza giuridica dipende spesso dal fatto che non sempre i soggetti riescono ad vedere le cose sotto la giusta luce e questo preclude loro la possibilità di ottenere tutela e di far valere diritti, laddove ciò sarebbe invece possibile. Il problema di fondo è che l’evoluzione dei costumi e le conquiste sociali risultano quasi sempre in anticipo rispetto all’aggiornamento dell’ordinamento giuridico.