Omosessualità e giustizia (Renato Voltolin)
La famiglia secondo l’ordinamento giuridico
La Costituzione del nostro Paese pur definendo lo Stato innanzitutto come una Repubblica democratica fondata sul lavoro (art.1), si preoccupa successivamente di precisare che riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La famiglia dunque, pur non considerata come elemento fondamentale in quanto non trova posto tra i PRINCIPI FONDAMENTALI (le persone singole non sono viste, come in certi Stati del passato, come parassitarie), viene comunque considerata dalla Costituzione come importante e collocata nel TITOLO II - Rapporti etico-sociali.
Ma quello che ci interessa rilevare è che la Costituzione definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Le condizioni per il riconoscimento di una famiglia come tale sono quindi: a) che si tratti di una coppia o di un nucleo le cui relazionali siano definibili come naturali, b) che il nucleo sia fondato sul matrimonio.
Se è vero che la seconda caratteristica potrebbe anche essere modificata, qualora si intenda il matrimonio in un’ottica laica, vale a dire come istituto giuridico di natura meramente «convenzionale» e quindi essenzialmente correlato con le esigenze sociali piuttosto che con la concezione cattolica, credo invece, che non possa essere assolutamente eluso il concetto di naturale riferito questa volta al contesto familiare, con il quale si intende affermare che l’unione, le relazioni, i legami, costitutivi della situazione familiare, non devono essere «innaturali» nel senso di «non-naturali» anche se non necessariamente «contro-natura».
Assumendo infatti funzioni di crescita e di educazione dei bambini, i genitori devono costituire modelli «naturali» di comportamento e atteggiamento; suscettibili cioè di costituire adeguati modelli identificatori.
Alla luce di quanto detto, è evidente che una cosa è considerare l’omosessualità come una disfunzione di personalità (considerando quindi le unioni tra gli omosessuali in qualche modo «innaturali»), un’altra è considerarla una legittima forma alternativa, naturale, di espressione della sessualità umana.
Certamente la questione omosessuale è caratterizzata dal fatto che suscita una serie di atteggiamenti ambigui: se da un lato si afferma di voler perseguire una politica di piena accettazione sociale dell’omosessuale, di fatto si tergiversa non poco per timore di scontrarsi con gran parte della pubblica opinione, la quale continua a considerare l’omosessualità come una perversione sessuale.
Lo stesso ordinamento giuridico nei suoi tentativi di evoluzione, si è mosso, per quanto riguarda il diritto di famiglia e i diritti delle persone, con imprecisione e frettolosità disconoscendo ciò che vi era di «saggio» nelle norme che ha inteso modificare. Per rimanere nei limiti del nostro argomento, sarà sufficiente notare che quando si è abolita la «patria potestà» sostituendola con il concetto di «potestà dei genitori» non ci si è preoccupati di definire comunque una differenziazione tra potestà della madre e potestà del padre, salvo in caso di conflitto su questioni di estrema urgenza (art. 316 c.c.). La realtà psicologica suggerisce che fino all’età dei 3/5 anni è opportuno che la «potestà vigente» sia materna, mentre a partire dall’età scolare la potestà paterna, con le sue funzioni ordinative e normative, debba diventare predominante.
Certamente questo è di difficile regolamentazione a livello normativo, ma può essere tenuto presente a livello giurisprudenziale.
Quello che voglio sottolineare con questo esempio è che anche l’ordinamento giuridico, mosso da spinte egalitarie, vale a dire intese a stabilire la parità tra i sessi, ha in certi casi concorso a favorire una certa confusione dei ruoli, come tutto ciò che fa perdere di vista la funzione complementare dei partner sessuali.
Tuttavia il problema principale riguardo l’omosessualità è essenzialmente quello dicotomico normale-anormale, che induce a prese di posizioni opposte e contrapposte; chiarito il quale la questione dovrebbe perdere gran parte delle sue spigolosità. Dico «dovrebbe», per il fatto che rimangono comunque delle differenze nodali tra eterosessualità ed omosessualità, basti pensare, in primo luogo, a quello della procreazione e della affiliazione.
Oggi comunque il problema è diventato «pressante», per il fatto che l’omosessuale, costituitosi in «movimento», non si accontenta più della semplice tolleranza, ma pretende di essere considerato alla stessa stregua dell’eterosessuale, nel senso delle pari opportunità, esigendo di essere posto nella condizione di poter realizzare la propria vita individuale, di coppia e familiare.
Il legislatore, a questo punto, si trova in serie difficoltà: da un lato è sollecitato a proporre modifiche alla Legge, mentre dall’altro è trattenuto dal prendere posizione in quanto non dispone di un adeguato criterio definitorio e di una adeguata conoscenza del problema omosessuale tale da poterlo opporre con forza e convinzione alla pubblica opinione.
In ogni caso però, poiché l’ordinamento giuridico è sempre più spesso chiamato a occuparsi della questione, ne consegue inevitabilmente che, con il persistere dell’attuale stato confusivo e con il conseguente prudenziale silenzio da parte del legislatore, verrà continuamente chiamata in causa la giurisprudenza, sia in termini definitori che in termini perequativi, e si pretenderà inoltre, da parte omosessuale e, a questo punto, legittimamente, che gli venga progressivamente riconosciuto anche ogni altro diritto connesso quale, ad esempio, il diritto di adottare un bambino, il diritto di contrarre matrimonio, il riconoscimento della condizione di genitore (nel caso, ad esempio, di una coppia lesbica in cui una della donne sia disponibile ad essere fecondata artificialmente), il diritto di ottenere l’assegnazione di una casa popolare, gli assegni familiari, l’assenza facoltativa post partum concessa in alternativa alla madre ecc. ecc.
Un chiarimento il più possibile definitivo, a cui questo scritto intende contribuire, appare quindi quanto mai opportuno.