Omosessualità e giustizia (Renato Voltolin)
Premessa
Poiché, nel nostro ordinamento giuridico, al contrario di quanto accade in altri paesi, l’omosessualità non è considerata un reato, si potrebbe pensare che essa non costituisca un argomento giuridicamente significativo.
Il problema potrebbe semmai sorgere in rapporto al concetto di «comune sentimento del pudore», in quanto la reazione della pubblica opinione riguardo ad atteggiamenti e comportamenti di natura omosessuale non è la medesima riservata alla eterosessualità. Per fare, a tale riguardo, un esempio significativo, diciamo che mentre la gente in genere non si sente particolarmente offesa o ferita nella propria sensibilità, se nota che una coppia eterosessuale si bacia per strada, lo è invece se il bacio in questione viene scambiato tra due soggetti dello stesso sesso.
A parte quest’ultima disgressione, che è però indubbiamente significativa, è chiaro che l’omosessualità viene posta dalla Legge italiana sullo stesso piano della eterosessualità dato che rientra nella materia regolamentata dal codice penale solo allorquando si manifesta, come del resto accade per l’eterosessualità, come violenza sessuale (rubricata, prima delle nuove norme sulla violenza sessuale, come «violenza carnale» o «atti di libidine»), oppure qualora contravvenga agli artt. che riguardano le offese al pudore e all’onore sessuale (capo II c.p.)
Le cose però cambiano decisamente quando in ambito omosessuale, anziché considerare l’attività sessuale in sé, si prende in considerazione il soggetto in quanto portatore di diritti che gli deriverebbero proprio dal ruolo svolto quale partner sessuale o comunque dall’essere portatore di funzioni collegate tradizionalmente alla così detta «identità di genere» (marito, moglie, padre, madre ecc.). L’omosessuale sostiene infatti che l’attuale ordinamento giuridico dovrebbe riconsiderare i ruoli familiari e i concetti di coppia e di famiglia, in funzione delle capacità e delle idoneità dei soggetti ad assumere detti ruoli e non in funzione della natura della scelta sessuale. Egli si sente pertanto discriminato soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia e gli istituti che regolano le relazioni intra-generazionali (tra coniugi) e inter-generazionali (tra genitori e figli).
Per verificare la fondatezza di tale protesta omosessuale che potrebbe anche possedere una sua logica interna, occorre poter disporre di una adeguata conoscenza della natura dell’omosessualità; innanzitutto in riferimento alla questione della patologia (dato che è a questo proposito che nascono le maggiori controversie e incomprensioni); ma anche in riferimento alla compatibilità della omosessualità con le capacità educative, vale a dire con l’esercizio delle funzioni familiari e genitoriali.
Sarà a questo punto utile anche una breve «escursione» in campo giuridico per vedere pregiudizialmente, se e come l’omosessualità si accordi col dettato giuridico, dato che pretende che i legami e le relazioni a cui dà luogo, debbano connotarsi in termini di legami e relazioni «familiari» giuridicamente tutelati.