Pedofilia e giustizia (di Renato Voltolin)
Criteri discriminatori nell’accertamento della verità nelle accuse di Pedofilia
Nonostante le difficoltà finora passate in rassegna è tuttavia legittimo tentare di costruire un criterio discriminatorio per affrontare il problema dell’accertamento della verità.
Occorre dire che vi sono criteri veri e criteri falsi costruiti, questi ultimi, su sostanziali pregiudizi nei confronti della realtà psicologica infantile.
In una recente sentenza, un giudice dette credito ad un racconto infantile di pedofilia affermando che il bambino aveva descritto una situazione con tali dettagli da escludere che potesse essere frutto della sua immaginazione. Egli non l’avrebbe potuta descrivere, sostenne il Giudice, senza avervi concretamente partecipato.
Questa motivazione, pur logica, non ha nessuna rilevanza riguardo alla realtà psicologica infantile.
Ho già fatto presente che la perversione deriva proprio dalla sessualità infantile di cui è inoltre la realizzazione. Se il bambino non fosse capace di avere fantasie, anche dettagliate, pur senza averne esperienza diretta, non esisterebbero le perversioni.
Lo stesso Freud, nel famoso caso de «L’uomo dei lupi» si interrogò a lungo se il bambino avesse davvero assistito al «coito da tergo» dei genitori o se lo fosse solo immaginato, magari trasponendolo dopo aver assistito ad un coito tra animali. Alla fine Freud si vide costretto ad ammettere che ci poteva essere una conoscenza «filogenetica» di alcuni aspetti e forme della sessualità.
Anche senza ricorrere all’ipotesi che il bambino possa aver spiato i genitori (evento pur sempre possibile) e interpretato l’esperienza a modo suo, sappiamo che i sogni infantili sono spesso popolati di strane fantasie di accoppiamento che sono, del resto, quelle simbolizzate nei giochi o rappresentate nel corso delle terapie infantili. Il bambino può ricorrere a qualsiasi fantasia, e proprio senza alcun limite in termini di stranezze e di crudeltà.. E’ anche accertato che egli possiede una conoscenza inconscia degli apparati sessuali.
Non parliamo poi delle fantasie dei ragazzi pre-puberi e puberi che sono tali da far impallidire uno scaricatore di porto, e la cui crudezza è giustificata dal fatto che si tratta di una età in cui la sessualità viene considerata a livello di strumento di potere e alla stregua di un interessante esercizio sportivo dalle infinite «variazioni sul tema» .
Tutto questo per dire che le descrizioni ed i contenuti ritenuti realistici e quindi «probatori» da parte di certi psicologi non hanno nessuna validazione scientifica.
E allora?Allora il criterio deve avere presupposti diversi.
E’ evidente che il massimo credito dovrebbe essere riservato, come ho già detto, al bambino che subito dopo il fatto corre dai genitori o dal genitore innocente a denunciare l’accaduto. Ma poiché ci troviamo di rado in tale situazione ideale, dobbiamo considerare diverse eventualità:
In primo luogo occorre fare una distinzione rispetto al tempo a cui il fatto viene riferito. Tanto più lontano è il periodo a cui viene fatto risalire il comportamento pedofilo, tanto può essere maggiormente probabile il rischio di una deformazione del ricordo e quindi della descrizione dei fatti. E’ noto poi il fenomeno del così detto déjà vu[5] che conta sulla confusione tra sogno e realtà, così tipica dell’infanzia.
Se la seduzione avviene in un clima di ambiguità, quando cioè non consiste in un atto preciso, ma in un comportamento solitamente innocente che serve come pretesto all’erotismo o alla licenziosità, il rischio di una distorsione interpretativa è maggiore e più ardua la discriminazione tra verità e menzogna; specie quando è trascorso del tempo..
In secondo luogo occorre accertare lo stato psichico del bambino che potrebbe essere psicologicamente disturbato. In tal caso tanto più grave è la psicopatologia, tanto più facile è che il bambino possa confondere realtà con fantasia; inoltre un certo tipo di racconto è da considerare fantastico nella misura in cui risulta coerente o funzionale con un corrispondente disturbo mentale. Vale a dire che è importante verificare se l’accusa di pedofilia potrebbe avere una sua ragione di essere nel desiderio del bambino di eliminare (inconsciamente) uno dei genitori per ottenere l’esclusività dell’altro.
E’ importante verificare se l’accusa è formulata direttamente o indirettamente (confidenza ad un compagno che a sua volta lo racconta ai propri genitori, situazione lasciata intendere all’insegnante ecc.)
In questo caso fattori come furbizia, intenzione fraudolenta, tendenza alla svalutazione, ecc., vanno tenuti in seria considerazione.
E’ importante effettuare una indagine sulla situazione familiare al momento dell’accusa, la quale può essere caratterizzata da un evento importante o traumatico.
Occorre infine considerare nella sua globalità quale è il rapporto tra il bambino e il presunto pedofilo, specie se si tratta di un caso intra-familiare.
Tutto questo insieme di elementi si riferisce alla attendibilità della vittima; ma è chiaro che contemporaneamente occorre effettuare un esame approfondito della personalità dell’indiziato di Pedofilia. Al riguardo debbo dire che uno psicologo esperto dovrebbe essere in grado di diagnosticare, in un soggetto adulto, una personalità perversa anche se la realizzazione di tale perversione, come ho detto, deve comunque essere oggettivamente provata.
A questo punto farò una affermazione che può sembrare sconcertante e risultare in contraddizione con tutto quanto detto finora: vale a dire che quando c’è una accusa di pedofilia, anche quando è infondata, è comunque importante presupporre l’esistenza di un responsabile. La responsabilità riguarda però il motivo per cui il bambino è stato indotto a ricorrere alla fantasia pedofila.
Se la fantasia pedofila è intrafamiliare, la situazione è grave ed è dovuta ad un grave conflitto bambino-genitore.
Se la fantasia riguarda un personaggio esterno della famiglia, un estraneo, il conflitto è meno grave in quanto essendo «spostato all’esterno», indica che il rapporto genitore-bambino è ambivalente piuttosto che decisamente ostile; ma non per questo va sottovalutata.
Questo ci porta al paragrafo finale, quello della tutela della vittima.