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Fondamenti di psicologia giuridica

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Violenza e adolescenza

Definizioni a confronto


Per quanto riguarda il problema della definizione, credo che occorra innanzitutto verificare il grado di corrispondenza tra il concetto giuridico e quello psicologico di violenza. Dal punto di vista giuridico il concetto di violenza, assieme a quello correlato di minaccia, sta al centro della maggior parte delle varie figure criminose che offendono la libertà personale. Per violenza in senso proprio si intende "l'impiego dell'energia fisica per vincere un ostacolo reale o supposto". Per violenza si intende poi sia quella esercitata sulle persone sia quella esercitata sulle cose.
E' interessante notare che mentre il Codice definisce chiaramente la violenza sulle cose dicendo all'art.392 c.p. "agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione", il nostro diritto non offre invece alcuna precisazione in ordine alla violenza sulle persone (Antolisei).
Sembra quasi che il legislatore si sia da sempre reso conto che il concetto di violenza riferito alla persona è grandemente variabile nella sua estensione e nella sua sostanza e non può essere ridotto ad una mera formula definitoria. E' vero che gli Artt. 581 e seguenti trattano della violenza alle persone, ma costituiscono solo una casistica delle varie forme di violenza (percosse, lesioni ecc.) piuttosto che una sua definizione.
La minaccia consiste, invece, nel prospettare ad una persona un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente. Il male minacciato può riguardare sia la persona che le cose; non solo in modo diretto ma anche indiretto: può riguardare quindi la vita e l'incolumità, ma anche la libertà, l'onore, il pudore ecc.; inoltre deve trattarsi di un bene giuridicamente rilevante.
E' chiaro che pur potendo equiparare la differenziazione giuridica tra violenza e minaccia a quella psicologica tra violenza ed aggressività, per lo psicologo la definizione giuridica è comunque parziale, in quanto egli è invece abituato a includere nel novero delle violenze anche atti e comportamenti non sempre, giuridicamente rilevanti, tra i quali soprattutto quelli non correlati all'agire concreto e pertanto privi dell'aspetto energetico (la sola violenza indiretta, non collegata all'azione, contemplata dalle norme penali sembra essere la "omissione di soccorso").
Qui il problema del rapporto tra il concetto di violenza della psicologia e quello del diritto diventa subito evidente: vi sono violenze che per la legge non sono tali, ma che lo sono sul piano psicologico; tra queste ultime, poi, vi sono quelle che, pur non avendo al momento rilevanza giuridica, potranno averla in seguito, in funzione dell'evoluzione sociale. Basti pensare alla violazione della privacy, diventata giuridicamente rilevante solo a seguito di una recente legge; mentre, come ho mostrato in un mio scritto sul danno da attività giornalistica [4], il concetto di violazione era da tempo un concetto molto chiaro per lo psicologo.
Una convergenza di interessi tra lo psicologo e il giurista, anche a prescindere dalla diversità degli obbiettivi è possibile laddove il giurista parla di "elemento psicologico del reato", in riferimento cioè ai problemi della intenzionalità (colpa e dolo), della entità della pena (attenuanti e aggravanti), della tutela sociale ( pericolosità sociale, misure di sicurezza ecc.) e, infine, della imputabilità (capacità di intendere e di volere) anche se, in quest'ultimo caso, la questione è alquanto complessa.
Rispetto poi alla violenza di gruppo; il giurista si limita a definire il concetto di gruppo (basta, ad esempio che gli agenti siano due perché si possa parlare di violenza sessuale di gruppo), mentre lo psicologo ha molto da dire sull'argomento analizzandone dinamiche e responsabilità.
Un tema, quello della responsabilità di gruppo, periodicamente di attualità, ma puntualmente disatteso. Oltre al caso del "lancio dei sassi dal cavalcavia", pensiamo anche al recente caso dell'uccisione della suora di Chiavenna, in cui è stata considerata incapace di intendere e di volere la "organizzatrice" del delitto e non le sue complici; ciò per non aver tenuto conto dello stato di incapacità totale in cui si trovano spesso i componenti di un gruppo il cui leader è folle (ricordiamo che certi leader sono riusciti a far suicidare un'intera folla di adepti) [5].
Il problema è dunque quello di trovare dei punti di convergenza che possano permettere al giudice di aggiornare i suoi parametri valutativi ed equitativi.
A questo punto, dopo aver messo a confronto le differenze tra il modo giuridico e quello psicologico di considerare la violenza, vediamo come affrontare il problema dal punto di vista della sua origine, della sua natura e della sua funzione.