Attenzione

se stai leggendo questo testo significa che il tuo browser non supporta i fogli di stile (CSS). Se stai usando uno screen reader, prosegui con la navigazione, altrimenti segui le istruzioni su come aggiornare il tuo browser.
 
Studio di Psicologia e Psicoterapia (logo)


Contenuti centrali

Informazioni su…

->

Fondamenti di psicologia giuridica

->Reati e minori->Violenza e adolescenza

Violenza e adolescenza

Introduzione



Il presente lavoro che, come gli altri finora pubblicati nei nostri "Quaderni di Psicologia Giuridica", si rivolge in particolare agli uomini di Legge, si prefigge sostanzialmente due obbiettivi: a) contribuire ad un approfondimento conoscitivo dello specifico fenomeno della violenza, in modo da permettere un nuovo approccio al problema, giuridicamente apprezzabile e utilizzabile, b) promuovere la realizzazione di una collaborazione interdisciplinare tra psicologia e giustizia.
Riguardo al primo obbiettivo, il nuovo approccio da noi proposto consiste nel considerare il comportamento violento, nonostante la sua connotazione negativa, come un elemento in qualche modo funzionale alla personalità del soggetto, alla stessa stregua di una costruzione sintomatica. [1] Del resto, che la violenza svolga una qualche funzione per l'economia psichica del soggetto violento è fuori dubbio, dato che spesso la motivazione oggettiva, manifesta, che spinge all'atto delittuoso, doloso o colposo che sia, non è sempre tale da giustificarlo. Il soggetto può arrivare a sfidare, anche reiteratamente, i rigori della legge, spinto da una sorta di compulsione delinquenziale che sembra sfuggire al suo controllo, ciò pur in presenza di una consapevolezza della natura deviante e delle conseguenze penali del suo comportamento. In effetti, non sto dicendo nulla di nuovo perché il fatto è noto e già Freud parlava dei "delinquenti per senso di colpa", dando così un valore essenziale alle motivazioni inconsce.
Riguardo poi al tema della collaborazione interdisciplinare, tratterò sia delle ragioni che la rendono indispensabile, sia delle forme e delle modalità auspicabili per la sua realizzazione.
Il problema della interdisciplinarietà
Inizierò parlando della collaborazione interdisciplinare tra psicologia e giustizia, non solo perché senza di essa la psicologia giuridica rimarrebbe priva di incentivi, di motivazioni e di verifica, ma, soprattutto, perché le verrebbe a mancare la possibilità di fare quella progressiva esperienza sul campo che è un elemento fondamentale per ogni progetto di scienza applicata.
Molti sono gli aspetti che devono essere preliminarmente chiariti se si vuole fondare detta interdisciplinarietà su solide basi operative, così come è anche importante partire da una verifica dello stato attuale delle cose. Non si può infatti ignorare che, oggi, la psicologia ha ancora una posizione meramente ausiliaria e quindi decisamente passiva rispetto alla giustizia. La richiesta di contributi psicologici conoscitivi proviene solitamente dal magistrato e dall'avvocato, non viceversa, e per di più esclusivamente nei casi previsti esplicitamente dall'ordinamento giuridico.
Manca quello che potremmo definire grossolanamente "un pacchetto di offerte" professionali che possa sperare di essere considerato, dall'uomo di legge, di una qualche utilità .
Sembra infatti che lo psicologo giuridico, in assenza di una specifica conoscenza dei problemi a rilevanza giuridica, aggravata dalla sua difficoltà ad orientarsi nelle aule dei tribunali, non sia in grado di assumere un ruolo attivo.
Sono convinto quindi che l'impasse che caratterizza i rapporti tra psicologia e giustizia, non sia tanto dovuto alla carenza di una cultura psicologica da parte dell'uomo di Legge, quanto alla mancanza, da parte dello psicologo di quella cultura giuridica che sola gli permetterebbe di proporre contributi "mirati" ai singoli istituti giuridici.
Da qui la necessità che questa interdisciplinarietà venga sostenuta prima di tutto dall'uomo di Legge che si périti di spiegare allo psicologo i principi fondamentali del diritto, convinto che il suo sforzo potrà essere ripagato da un remunerativo feedback.
Altrettanto ineludibile è la necessità di procedere per approssimazioni successive: motivo per cui abbiamo definito questi nostri lavori, e gli incontri che ne sono seguiti, come "prove di interdisciplinarietà".
Tutto ciò ha però carattere di urgenza, non solo perché molte sono le conoscenze psicologiche che potrebbero essere utilizzabili in ambito giuridico, ma anche perché è in atto, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, una sorta di rivoluzione normativa conseguente all'affermarsi di una diversa concezione del soggetto giuridico e delle condizioni che sono riconosciute indispensabili per attuare quel processo di realizzazione della personalità di cui parla l'Art. 3 della Costituzione. Gli stessi diritti inalienabili, di cui all'Art.2, stanno subendo una ridefinizione e articolazione (diritto alla serenità familiare, diritto alla maternità, diritto alla gestione del proprio corpo e, financo, sia pure in prospettiva, il diritto di decidere della propria vita).
Sono anche in corso "riletture" di alcune norme giuridiche, come quella dell'Art.32 della Costituzione e dell'Art. 2043 c.c. in merito alla tutela della salute. E ancora, è in atto la revisione di alcuni concetti, per così dire, "vuoti"; concetti come "potestà genitoriale", "comune senso del pudore" ecc., che cioè vanno diversamente "saturati" in funzione dei mutamenti che si verificano nel contesto sociale. Infine, stanno avvenendo veri e propri "rimaneggiamenti" di antichi istituti giuridici in modo che ora il supporto psicologico diventa ineludibile; questo è avvenuto, ad esempio, in materia di violenza sessuale, laddove alla vecchia distinzione tra "atti di libidine" e "violenza carnale" si è sostituita la dizione "atti sessuali", con le conseguenti polemiche da parte di coloro che ritengono che questa norma contravvenga al principio generale del diritto, il quale richiede una precisa definizione dell'ambito di applicabilità della norma alle singole fattispecie (il principio della determinatezza della fattispecie).
Vi sono poi altre questioni che si profilano all'orizzonte e che sono foriere di rivolgimenti sociali di non poco conto. Basti pensare al concetto di "famiglia di fatto", alla questione delle coppie omosessuali, alla fecondazione assistita e eterologa. A proposito di quest'ultima non posso non ricordare la tristemente famosa sentenza così detta "dell'utero in affitto", che è partita dal presupposto che tra madre e figlio non vi sia alcun rapporto nella fase intrauterina; mentre vi sono studi relativamente recenti che affermano il contrario. E' evidente che il legislatore che si avvii a decidere se sia il caso di legittimare la pratica dell'utero in affitto, dovrebbe sapere se il nascituro, passando dall'utero dell'una alle braccia dell'altra, avrà o meno la percezione di un mutamento della figura materna. In caso affermativo si andrebbe ad avallare una legge ingiusta e, inoltre, in disaccordo con le convenzioni internazionali che hanno affermato i diritti del bambino. Studi sulle precocissime influenze delle caratteristiche materne sul bambino sono, del resto, noti da tempo: si pensi agli effetti negativi che una depressione materna può avere nei confronti del nascituro; o si vedano gli studi del compianto Franco Fornari sulle madri in gravidanza; studi che confermano in maniera convincente l'esistenza di un rapporto emotivo tra madre e feto durante la gestazione.